E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246 del 20 ottobre 2022, il Decreto MiTE 27 settembre 2022, n. 152 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., che stabilisce i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) per essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di “aggregato recuperato”. Il regolamento è entrato in vigore il 4 novembre 2022.

Per essere considerati al livello di «aggregato recuperato», i materiali devono rispettare determinati parametri, quindi essere conformi ai criteri di cui all’Allegato 1 di seguito elencati:

  • a) Rifiuti ammissibili, ovvero i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2;
  • b) Verifiche sui rifiuti in ingresso, che consente di ammettere il materiale alla produzione di aggregato recuperato, previa esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, sottoponendoli a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari;
  • c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, ovvero obblighi a carico dell’impresa produttrice del materiale recuperato, tra cui la dichiarazione di conformità e le modalità di conservazione dei campioni;
  • d) Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, attraverso Controlli sull’aggregato recuperato d.1) nel rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2, e Test di cessione sull’aggregato recuperato d.2) nel rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3;
  • e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato, riportate nella Tabella 4.

A tal fine, si precisa che, il rispetto dei suddetti criteri sarà attestato dal produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto in commento, mediante una Dichiarazione di conformità (DDC) utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

Relativamente, invece, gli scopi specifici di utilizzabilità, si rimanda all’Allegato 2, dove è specificato che l’aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla Tabella 5, vale a dire per:

  • a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • b) la realizzazione dei sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  • c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  • d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  • e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  • f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Si segnala, infine, che, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione, effettuata ai sensi dell’art.216 del D.lgs 152/2006, o un’istanza di adeguamento, indicando la quantità massima recuperabile.

Fino ad allora, ai materiali già prodotti dal 4 novembre 2022 (ovvero dall’entrata in vigore del D.M. n.152 del 27.09/2022), nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere.