La Direttiva Delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata pubblicata in GU L 2024/232 del 10.01.2024. La direttiva elenca le apparecchiature che godono della deroga al divieto di utilizzo di determinate sostanze pericolose. In particolare la deroga al divieto dell’uso di piombo e cadmio riguarda i profili in plastica contenenti cloruro di polivinile PVC rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche.
L’entrata in vigore è prevista il 30.01.2024 con applicazione a decorrere dal 1° agosto 2024.
All’allegato III della direttiva 2011/65/UE è aggiunta la voce 46 seguente:
“Cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (in appresso “PVC rigido recuperato”), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1 % in peso per il cadmio e l’1,5 % in peso per il piombo. A decorrere dal 28 maggio 2026il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie specificate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”. La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano alle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.”