Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2024 . La scadenza è fissata al 28 febbraio 2025.

Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa.

Modalità di accesso al beneficio

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online disponibile sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2025 indicando gli interventi prevenzionali realizzati nell’anno 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, che danno accesso alle riduzioni, articolati nelle seguenti 6 sezioni:

  • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
  • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
  • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
  • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati in due tipologie: interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”. Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

SISTEMI GESTIONE SICUREZZA  E MODELLI ORGANIZZATIVI

Nella sezione E, in particolare i punti E-1 e E-3 riguardano i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e prevedono ciascuno un punteggio di tipo A necessario per ottenere la riduzione del premio INAIL. E’ pertanto sufficiente ai fini dell’istanza e dell’ottenimento della riduzione del premio INAIL, che l’azienda dimostri che nel 2024 ha effettuato uno dei seguenti interventi:

  • adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme UNI ISO 45001 certificato o meno   da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari o non degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA (E-1,E-3)
  • adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema). (E-3)
  • adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde a linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità (vedi dettaglio E-3)
  • adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014 (E-4)
  • adottato o mantenuto un sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000 (E-6).
  • adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000 (E-7);

C.E.D.E.S.A. s.r.l. è in grado di supportarvi con il proprio personale tecnico competente qualora abbiate necessita di predisporre la domanda nel modello OT23 con i documenti probanti correlati alla stessa da trasmettere entro il 28.02.2025, o nel caso in cui valutiate di adottare sistemi di gestione e salute sicurezza sul lavoro,  modelli organizzativi, sistemi di responsabilità sociale, o semplicemente abbiate bisogno di servizi di audit di prima e seconda parte.

Per ogni informazione chiamare il 049757262 o scrivere a commerciale@cedesasrl.com