L’art. 33 del Reg. 1907/2006 REACH prevede che i fornitori di articoli che contengono una delle sostanze altamente preoccupanti (SVHC) contenute nella lista di sostanze candidate (Candidate list) in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) debbano fornire informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro dell’articolo ai destinatari dello stesso.

Nell’intento di rendere pubblicamente disponibili queste informazioni ECHA ha istituito un’apposita banca dati denominata SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products). Tale banca dati è relativa alle informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti).
In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.

L’obbligo di presentare una notifica SCIP si applica a tutti gli articoli (prodotti) che sono immessi sul mercato UE e che contengono una sostanza estremamente pericolosa nell’elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p). Nel caso di prodotti complessi (es. arredi), questi prodotti possono essere anche articoli/prodotti separati dai fornitori (es. parti metalliche guarnizioni,, meccanismi di scorrimento, schiume…)

Con “fornitori di articoli” si intendono i fabbricanti, produttori e assemblatori, gli importatori con sede in Unione Europea, gli operatori commerciali e altri attori della catena di approvvigionamento. I dettaglianti e gli altri operatori della catena di approvvigionamento che forniscono prodotti solo direttamente ai consumatori non sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni alla banca dati SCIP.

Gli obblighi di notifica nel database SCIP decorrono dal 5 gennaio 2021. Il database SCIP ha aperto formalmente per la presentazione delle notifiche dal 28 ottobre 2020.

L’ECHA ha stabilito che le informazioni da trasmettere al database SCIP devono essere nel formato IUCLID.

I fornitori di articoli, complessi o meno, dovranno fornire informazioni obbligatorie al fine di descrivere in modo preciso il prodotto in questione, tra cui:

  1. informazioni che consentono di identificare l’articolo:
    1. nome principale assegnato all’articolo in quanto tale o all’oggetto complesso(in questo caso la scelta del nome risulta libera);
    2. identificatore numerico o alfanumerico assegnato all’articolo: ciò sarà fondamentale per procedere con l’operazione di notifica. Potrà essere scelto ad esempio il European Article Number (EAN); Global Trade Item Number (GTIN); Universal Product Code (GPC); Catalogue number; ECHA Article ID, part number.
  2. il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze di Candidate List presenti nell’articolo, descrivendo la natura del materiale in cui si ritrovano;
  3. indicazione della produzione dell’articolo (se è europea o extra-UE);
  4. informazioni sull’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

Importante attività per i fornitori sarà anche l’identificazione chiara degli articoli prima della loro notifica in SCIP ivi compresa l’attribuzione della categoria dell’articolo, ovvero l’identificazione dell’articolo o dell’oggetto complesso a partire da un elenco armonizzato basato sulla funzione o sull’uso [l’elenco della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC), fondato sulla nomenclatura combinata dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio];

Naturalmente sarà possibile anche inserire un’immagine dell’articolo e delle sue componenti, disegni tecnici e dimensionali, istruzioni di installazione o assemblaggio, manuali per consumatore e quanto altro ritenuto necessario da parte del fornitore.

Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP saranno accessibili al pubblico e pertanto disponibili prontamente agli operatori dei rifiuti nell’obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni. SCIP è infatti una banca dati istituita a norma della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)
La banca dati SCIP non impone obblighi ai gestori dei rifiuti, ma rende loro disponibili ulteriori informazioni per aiutare il settore dello smaltimento a migliorare le attuali pratiche di gestione dei rifiuti e a promuovere l’uso dei rifiuti come risorse.

Infografica di riferimento: chi fa che cosa nella notifica SCIP